PMA di tipo eterologo. Ancora un no alla trascrizione dell’atto di nascita formato all’estero - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 2 agosto 2023, n. 23527
In caso di concepimento all'estero mediante l'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, voluto da coppia omoaffettiva femminile, la domanda volta ad ottenere la formazione di un atto di nascita recante quale genitore del bambino, nato in Italia, anche il c.d. genitore intenzionale, non può trovare accoglimento, poiché il legislatore ha inteso limitare l'accesso a tali tecniche alle situazioni di infertilità patologica, fra le quali non rientra quella della coppia dello stesso genere; non può inoltre ritenersi che l'indicazione della doppia genitorialità sia necessaria a garantire al minore la migliore tutela possibile, atteso che, in tali casi, l'adozione in casi particolari si presta a realizzare appieno il preminente interesse del minore alla creazione di legami parentali con la famiglia del genitore adottivo, senza che siano esclusi quelli con la famiglia del genitore biologico, alla luce di quanto stabilito dalla sentenza della Corte Cost. n. 79 del 2022. (FF)
PMA – Genitore d’intenzione - Trascrizione dell’atto di nascita formato all’estero – Rifiuto; Rif. Leg. Artt. 4,5,8,9, e 12 della L. n. 40/2004
editor: Ferrandi Francesca
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