PMA. Legittima l’irrevocabilità del consenso - Corte Costituzionale, sent. 24 luglio 2023 n. 161
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La Consulta:
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 3, ultimo periodo, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), sollevate, in riferimento agli artt. 13, primo comma, e 32, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, con l’ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 40 del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dal Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
PMA – Revoca del consenso – Rif. Leg. artt. 2, 3 e 117, 1 comma, Cost.; art. 8 CEDU; art. 6, co. 3, ultimo periodo, della Legge 19 febbraio 2004, n. 40
editor: Cianciolo Valeria
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