Oggetto e funzione della collazione - Tribunale Torino, Sez. II, sent. 3 aprile 2023 n. 1488
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In materia di successione mortis causa, l'istituto della collazione, disciplinato agli artt. 737 e ss. c.c., ha funzione di mantenere, tra i discendenti e il coniuge del de cuius chiamati a succedergli, la proporzione nei rispettivi diritti successori stabilita dal testamento o dalla legge.
Si presume, infatti, che disponendo di parte del proprio patrimonio con atti liberali in favore dei discendenti o del coniuge il donante non abbia inteso alterare il trattamento che agli stessi verrebbe riservato in sede di successione, in forza di disposizioni testamentarie o (in mancanza di testamento) per legge. Le donazioni effettuate in vita dal de cuius in favore dei soggetti di cui all'art. 737 c.c. si intendono quali anticipazioni della futura successione, così che i beni donati debbano essere compresi o conferiti nella massa attiva del patrimonio ereditario, per essere divisi tra i coeredi in proporzione alle quote spettanti a ciascuno.
Successione – Collazione – Funzione – Rif. Leg. art. 737 e ss. cod. civ.
editor: Cianciolo Valeria
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