Non c’è donazione se l’interesse è distrattivo - Tribunale Verbania, sent. 12 aprile 2022, n. 160 – Giud. Olivero
La sussistenza di un interesse patrimoniale distrattivo con il quale il padre trasferisce al figlio la somma di € 900.000,00, mediante bonifico bancario e recante la causale "donazione 18 compleanno” - dichiarato poi inefficace nei confronti del Fallimento di una società – si qualifica come atto gratuito interessato che non integra donazione per l'assenza di liberalità e, dunque, non richiede la forma pubblica.
L'adozione dell'atto dispositivo, nel caso in esame, era avvenuto come emerso dalle verifiche compiute dalla Guardia di Finanza, dopo che era stata notificata alla società l'istanza di fallimento. Da ciò si è presunto che l’operazione fosse stata architettata a pregiudizio dei creditori.
Accolta la domanda revocatoria attorea.
Donazione – Trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari – Fallimento – Pregiudizio per i creditori – Azione revocatoria – Sussiste - Rif. Leg. artt. 769, 770, 782, 809, 1414, 1418, 2740, 2901 cod. civ.
L'adozione dell'atto dispositivo, nel caso in esame, era avvenuto come emerso dalle verifiche compiute dalla Guardia di Finanza, dopo che era stata notificata alla società l'istanza di fallimento. Da ciò si è presunto che l’operazione fosse stata architettata a pregiudizio dei creditori.
editor: Cianciolo Valeria
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