Quando può dirsi valida una donazione indiretta? - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 02 luglio 2024, n. 18098
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La donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, e nel quale l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta, dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio. Per la validità delle donazioni indirette, ovvero delle liberalità realizzate ponendo in essere un negozio tipico diverso da quello previsto dall'art. 782 c.c., non è però richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità: l'art. 809 c.c., nello stabilire quali sono le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama, infatti, l'art. 782 c.c., che prescrive l'atto pubblico per la donazione.
Donazione – Donazione indiretta – Validità; Rif. Leg. Artt. 782 e 809 c.c.
editor: Ferrandi Francesca
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