Il cognome non costituisce segno distintivo forte per minore in tenera età. Tribunale di Bari, 1° dicembre 2022 – Corte d’Appello di Bari, 29 giugno 2023
Si ringrazia l’Avv. Daniela Pecorella, associata Ondif sez. Bari
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Non può prospettarsi il consolidamento dell’identità del minore di un anno quanto al matronimico ricevuto alla nascita, né il riferimento alla trama dei rapporti personali addotti può costituire motivo di valutazione dell’interesse del minore, in assenza della prova di elementi oggettivi e concreti di pregiudizio
Filiazione - Riconoscimento di paternità - cognome
Rif. Leg.: artt. 250 IV co., 262, 315-bis, 337-bis c.c., art. 737-738 cpc, 95 DPR 396/2000
§§
Il giudice di prime cure riconosceva nell’interesse della minore l’anteposizione del cognome paterno a quello materno.
La Corte d’Appello conferma la pronuncia di primo grado, disconoscendo che il cognome materno possa costituire segno distintivo forte dell’identità personale di una bambina di solo un anno di età, nonché il rilievo del riferimento a terzi (pediatra e comunità parrocchiale).
editor: Fossati Cesare
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