Il procedimento in camera di consiglio - art. 473 ter c.p.c., di Manuel Capretti
13. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dei procedimenti in camera di consiglio sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) ridurre i casi in cui il tribunale provvede in composizione collegiale, limitandoli alle ipotesi in cui è previsto l’intervento del pubblico ministero ovvero ai procedimenti in cui il tribunale è chiamato a pronunciarsi in ordine all’attendibilità di stime effettuate o alla buona amministrazione di cose comuni, operando i conseguenti adattamenti delle disposizioni di cui al capo VI del titolo II del libro IV del codice di procedura civile e consentendo il rimedio del reclamo di cui all’articolo 739 del codice di procedura civile ai decreti emessi dal tribunale in composizione monocratica, individuando per tale rimedio la competenza del tribunale in composizione collegiale |
Art. 473 ter c.p.c. (Rinvio) I provvedimenti di cui agli articoli 102, 171, 262, 316 e 371 del codice civile, agli articoli 25 e seguenti del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, agli articoli 18, 19 e 19-bis del D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 142 (2), nonché i decreti del giudice tutelare, ove non sia diversamente stabilito, sono pronunciati in camera di consiglio e sono immediatamente esecutivi
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Capretti, art. 473-ter cpc |
Il rito camerale, nell'assetto processuale antecedente alla riforma Cartabia, costituiva la modalità pressoché ordinaria di trattazione delle cause familiari, essendo emblematico, a tal proposito, il disposto dell'abrogato comma 4 dell'art. 38 disp. att. c.c., che recitava nella formulazione previgente “Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile” e, dunque, assoggettava al procedimento in camera di consiglio tutte le controversie di cui al Capo II del Titolo IX del Libro I del codice civile (artt. 337 bis e seguenti), ulteriormente comprendendosi come il rito camerale permeasse la materia familiare anche dal testo del successivo comma 5 dell'art. 38 disp. att. .c. - rimasto intatto anche all'esito del decreto legislativo 149 del 2022, ma di portata ampiamente ridotta per i motivi che si spiegheranno di seguito – per il quale “Quando il tribunale per i minorenni procede ai sensi dell'art. 737 del codice di procedura civile, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni”, ciò che doveva leggersi in combinato disposto con l'abrogato art. 336 c.c. e con gli articoli immediatamente precedenti, segnatamente involgendo i procedimenti de potestate, anch'essi caratterizzati dalla trattazione camerale.
continua
editor: Fossati Cesare
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