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Art.473-bis.54 cpc - Udienza di comparizione, di Mariella Dessì

Art. 714 c.p.c.

 

All'udienza, il giudice istruttore, con l'intervento del pubblico ministero, procede all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando, sente il parere delle altre persone citate, interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione e può disporre anche d'ufficio l'assunzione di ulteriori informazioni, esercitando tutti i poteri istruttori previsti nell'articolo 419 del c.c.

 

Art. 715 c.p.c.

 

Se per legittimo impedimento l'interdicendo o l'inabilitando non può presentarsi davanti al giudice istruttore, questi, con l'intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo dove si trova.

Art. 473-bis.54 c.p.c.

All'udienza il giudice relatore, con l'intervento del pubblico ministero, procede all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando, sente il parere delle altre persone citate interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione, e può disporre anche d'ufficio l'assunzione di ulteriori informazioni, esercitando tutti i poteri istruttori previsti nell'articolo 419 del Codice Civile.

L'udienza per l'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando si svolge in presenza.

Se l'interdicendo o l'inabilitando non può comparire per legittimo impedimento o la comparizione personale può arrecargli grave pregiudizio, il giudice, con l'intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo in cui si trova. Valutata ogni circostanza, può disporre che l'udienza si svolga mediante collegamento audiovisivo a distanza, individuando le modalità idonee ad assicurare l'assenza di condizionamenti.

Martedì, 16 Maggio 2023
Riforma del processo civile | Disabilità | Processo civile Sezione Ondif di Cagliari
Dessì, art. 473-bis.54 cpc Dessì, art. 473-bis.54 cpc

L’art. 473 bis 54 richiama integralmente il contenuto degli artt. 714 e 715 c.p.c. abrogati dalla riforma. La norma non contempla sostanziali modifiche, ma esplicita la regola generale che l’udienza per l’incontro con l’interdicendo o l’inabilitando debba svolgersi in presenza e introduce la possibilità per il giudice di procedere all’esame anche in modalità da remoto.

Il primo comma della norma in oggetto non presenta differenze rispetto alla originaria formulazione dell’art. 714 c.p.c., ad esclusione della sostituzione della figura del giudice relatore in luogo del giudice istruttore. Restano peraltro inalterati i poteri istruttori del magistrato (di cui all’art. 419 c.c.), che gli consentono di procedere all’esame, con l’intervento del P.M., e di sentire il parere delle altre persone citate interrogandole sulle circostanze che vengono ritenute rilevanti, nonché di disporre anche d’ufficio l’assunzione di ulteriori informazioni.

continua

autore: Fossati Cesare