Dei Procedimenti di interdizione, di inabilitazione e amministrazione di sostegno artt. 473-bis.52 e 53 cpc - Forma della domanda - Provvedimenti del presidente, di Giovanna Pelizzoni
comma 23 lettera f)
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comma 23 lettera f) prevedere l’introduzione del giudizio con ricorso, redatto in modo sintetico, contenente: l’indicazione del giudice, le generalità e la residenza abituale del ricorrente, del resistente e dei figli comuni della coppia, minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3,della legge 5 febbraio 1992, n.104, ai quali il procedimento si riferisce; la determinazione dell’oggetto della domanda; l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni; l’indicazione, a pena di decadenza per le sole domande aventi ad oggetto diritti disponibili, dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi; il deposito di copia dei provvedimenti eventualmente già adottati all’esito di uno dei procedimenti di cui alla lettera a); l’indicazione di procedimenti penali in cui una delle parti o il minorenne sia persona offesa; |
Art. 473 bis 52 (Forma della domanda) La domanda relativa all'interdizione o inabilitazione si propone mediante ricorso diretto al tribunale del luogo in cui la persona nei confronti della quale è proposta ha la residenza o il domicilio. Il ricorso contiene le indicazioni di cui all'articolo 473-bis.12 o all’articolo 473-bis.13, nonché il nome e il cognome e la residenza del coniuge o del convivente di fatto, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo e, se vi sono, del tutore o curatore dell'interdicendo o dell’inabilitando.
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Ai procedimenti di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno è dedicata la sezione III del capo III. Il capo II del codice di rito dedicato ai procedimenti di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno è stato abrogato dall’art. 3, 49 co., d.leg. 149/2022; le nuove norme costituiscono in parte, con i dovuti coordinamenti con il nuovo rito, la riproduzione delle disposizioni abrogate; invece, le norme del codice civile contenute nei capi I e II ad essi relative sopravvivono, salvo alcune modifiche all’art. 411 c.c. e all’art. 425 c.c.
L’art. 473-bis.52 c.p.c. riproduce il contenuto dell’abrogato art. 712 c.p.c. “La domanda per interdizione o inabilitazione si propone con ricorso diretto al tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale è proposta ha residenza o domicilio. Nel ricorso debbono essere esposti i fatti sui quali la domanda è fondata e debbono essere indicati il nome e il cognome e la residenza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore, dell’interdicendo o dell’inabilitando”, con la sostituzione delle previsioni relative ai requisiti di forma-contenuto della domanda, coordinate con le norme generali sul nuovo rito unitario; per i quali deve oggi farsi riferimento.
continua
autore: Fossati Cesare
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