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Della violenza domestica o di genere - art. 473-bis.40 cpc – ambito di applicazione, di Valeria Mazzotta

art. 1 comma 23

b) nei procedimenti di cui alla lettera a), prevedere che in presenza di allegazioni di violenza domestica o di genere siano assicurate: su richiesta, adeguate misure di salvaguardia e protezione, avvalendosi delle misure di cui all’articolo 342-bis del codice civile; le necessarie modalità di coordinamento con altre autorità giudiziarie, anche inquirenti; l’abbreviazione dei termini processuali nonché specifiche disposizioni processuali e sostanziali per evitare la vittimizzazione secondaria. Qualora un figlio minore rifiuti di incontrare uno o entrambi i genitori, prevedere che il giudice, personalmente, sentito il minore e assunta ogni informazione ritenuta necessaria, accerta con urgenza le cause del rifiuto ed assume i provvedimenti nel superiore interesse del minore, considerando ai fini della determinazione dell’affidamento dei figli e degli incontri con i figli eventuali episodi di violenza. In ogni caso, garantire che gli eventuali incontri tra i genitori e il figlio avvengano, se necessario, con l’accompagnamento dei servizi sociali e non compromettano la sicurezza della vittima. Prevedere che, qualora il giudice ritenga di avvalersi dell’ausilio di un consulente, procede alla sua nomina con provvedimento motivato, indicando gli accertamenti da svolgere; il consulente del giudice eventualmente nominato si attiene ai protocolli e alle metodologie riconosciuti dalla comunità scientifica senza effettuare valutazioni su caratteristiche e profili di personalità estranee agli stessi; prevedere esplicitamente, inoltre, che i provvedimenti di cui agli articoli 342-bis e seguenti del codice civile possono essere richiesti ed emessi anche dal tribunale per i minorenni equando la convivenza è già cessata;

CAPO III

Disposizioni speciali

Sezione I

Della violenza domestica o di genere

Art. 473-bis.40

(Ambito di applicazione)

Le disposizioni previste dalla presente sezione si applicano nei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell’altra o dei figli minori.

 

Sabato, 22 Aprile 2023
Riforma del processo civile | Violenza - Ordini di protezione | Processo civile Sezione Ondif di Bologna
Mazzotta - art.473-bis-40 cpc Mazzotta - art.473-bis-40 cpc

Una delle più significative novità dell’intera Riforma, sta nell’introduzione all’interno del capo III sulle disposizioni speciali, di una sezione interamente dedicata alla violenza domestica e di genere. Quello della violenza tra le mura domestiche è un fenomeno da molti definito “emergenziale” rispetto al quale la coscienza sociale si è fatta sempre più sensibile. E il legislatore, consapevole della gravità della portata del problema, e delle necessità di apprestare un corredo di strumenti a tutela efficace, ha colto l’occasione per farlo con la Riforma del processo di famiglia.

Finora il sistema civilistico fondamentalmente si basava solo sugli ordini di protezione, che per quanto nella pratica si siano rivelati certamente efficaci, non potevano essere ritenuti sufficienti a fronteggiare le condotte maltrattanti ed abusanti nell’ambito della famiglia in crisi.


continua



In merito alla legislazione in materia di contrasto alla violenza di genere si veda anche il seguente articolo dell'avv. Annunziata Cerboni Bajardi nella sezione Le Voci della violenza:  Breve esame della legislazione nazionale e internazionale sulla violenza di genere e domestica

autore: Fossati Cesare