Della violenza - art. 473-bis.41 cpc – Forma della domanda, di Valeria Mazzotta
Le nuove norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie tra legge delega (206/2021) e decreto delegato (149/2022)
art. 1 comma 23 b) nei procedimenti di cui alla lettera a), prevedere che in presenza di allegazioni di violenza domestica o di genere siano assicurate: su richiesta, adeguate misure di salvaguardia e protezione, avvalendosi delle misure di cui all’articolo 342-bis del codice civile; le necessarie modalità di coordinamento con altre autorità giudiziarie, anche inquirenti; l’abbreviazione dei termini processuali nonché specifiche disposizioni processuali e sostanziali per evitare la vittimizzazione secondaria. Qualora un figlio minore rifiuti di incontrare uno o entrambi i genitori, prevedere che il giudice, personalmente, sentito il minore e assunta ogni informazione ritenuta necessaria, accerta con urgenza le cause del rifiuto ed assume i provvedimenti nel superiore interesse del minore, considerando ai fini della determinazione dell’affidamento dei figli e degli incontri con i figli eventuali episodi di violenza. In ogni caso, garantire che gli eventuali incontri tra i genitori e il figlio avvengano, se necessario, con l’accompagnamento dei servizi sociali e non compromettano la sicurezza della vittima. Prevedere che, qualora il giudice ritenga di avvalersi dell’ausilio di un consulente, procede alla sua nomina con provvedimento motivato, indicando gli accertamenti da svolgere; il consulente del giudice eventualmente nominato si attiene ai protocolli e alle metodologie riconosciuti dalla comunità scientifica senza effettuare valutazioni su caratteristiche e profili di personalità estranee agli stessi; prevedere esplicitamente, inoltre, che i provvedimenti di cui agli articoli 342-bis e seguenti del codice civile possono essere richiesti ed emessi anche dal tribunale per i minorenni equando la convivenza è già cessata; |
CAPO III Disposizioni speciali |
Sezione I Della violenza domestica o di genere |
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Art. 473-bis.41 (Forma della domanda). Il ricorso indica, oltre a quanto previsto dagli articoli 473-bis.12 e 473-bis.13, gli eventuali procedimenti, definiti o pendenti, relativi agli abusi o alle violenze. Al ricorso è allegata copia degli accertamenti svolti e dei verbali relativi all’assunzione di sommarie informazioni e di prove testimoniali, nonché dei provvedimenti relativi alle parti e al minore emessi dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità.
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Mazzotta - art. 473-bis.41 cpc |
La specialità del rito comporta che in presenza di allegazioni di violenza o abuso, fin dalle prime fasi del processo, si inneschi una corsia preferenziale, volta all’adozione in tempi ristretti di provvedimenti tutelanti nei confronti delle vittime.
Pertanto, anche gli atti introduttivi devono avere un contenuto particolare, idoneo ad allertare, per così dire, il Giudice sulla situazione descritta come violenta, sollecitando in tal modo anche i poteri officiosi del Giudice che, come si vedrà all’art. 473-bis.42, sono in questa materia particolarmente ampi ed incisivi.
continua
In merito alla legislazione in materia di contrasto alla violenza di genere si veda anche il seguente articolo dell'avv. Annunziata Cerboni Bajardi nella sezione Le Voci della violenza: Breve esame della legislazione nazionale e internazionale sulla violenza di genere e domestica
editor: Fossati Cesare
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