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Marito notaio e squilibrio economico. Riconosciuto l’assegno divorzile alla moglie - Cass. Civ., Sez. I, ord. 16 maggio 2023 n. 13316

Martedì, 16 Maggio 2023
Giurisprudenza | Legittimità | Divorzio
Cass. Civ., Sez. I, ord. 16 maggio 2023 n. 13316 – Pres. Di Marzio, Cons. Rel. Tricomi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, /. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente.

Nel caso in esame, la moglie era andata in pensione per sua scelta all'età di quarantuno anni, aveva venduto un immobile di elevato valore e, al momento del matrimonio, il marito già gestiva uno studio notarile ottimamente avviato per cui non poteva parlarsi di contributo dato alla formazione del patrimonio familiare.


Assegno divorzile- Presupposti - Onere della prova del richiedente - Rif. Leg. Legge 1 dicembre 1970 n. 898; artt. 115 e 116 c.p.c.

autore: Cianciolo Valeria