Controversia fra eredi accettanti ed accettanti con beneficio di inventario - Tribunale di Modena, Sez. I, sent. 23 gennaio 2023 n. 107
Colui che accetta l'eredità con beneficio d'inventario, è erede con l'unica rilevante differenza, rispetto all'accettazione pura e semplice, che il patrimonio del defunto è tenuto distinto da quello dell'erede, e che si producono gli effetti conseguenti indicati. L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, quindi, non determina, di per sé sola, il venir meno della responsabilità patrimoniale dell'erede per i debiti, anche tributari, ma fa solo sorgere il diritto di questo a non rispondere ultra vires hereditatis, ovverossia al di là dei beni lasciati dal de cuius.
La limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, derivante dall'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, è opponibile a qualsiasi creditore.
L'erede è tenuto al pagamento solo con i beni ereditari (cum viribus hereditatis): pertanto, succede nei debiti ereditari, ma ne risponde, non solo nei limiti dei beni a lui pervenuti (pro viribus), ma altresì solo con gli stessi (cum viribus) e cioè, non anche con i suoi beni personali.
Successione – Accettazione dell’eredità – Accettazione con beneficio di inventario - Limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti ereditari – Rif. Leg. articolo 490 cod. civ.
editor: Cianciolo Valeria
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