Conversione del rito ordinario in rito semplificato. Sempre possibile se è funzionale ad un’ordinata instaurazione del contraddittorio -Tribunale di Piacenza, ord. 1 maggio 2023 – Giud. Fazio
Si ringrazia il Professor Mauro Paladini per la segnalazione dell’interessante provvedimento
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Possibile provvedere alla conversione del rito ordinario in rito semplificato perché rispondente al miglior interesse di tutte le parti alla più sollecita ed efficiente trattazione della causa: 1) anche d’ufficio, essendo valutazione discrezionale del giudice; 2) anche prima dell’udienza, in ragione dell’ utilità ed economia processuale; 3) anche in assenza di contraddittorio su tale punto specifico, non essendo agevolmente ravvisabile una lesione del diritto di difesa ad opera di un provvedimento che in luogo di un rito ingestibile opti per uno più celere ed efficace, che di per sé tutela maggiormente tutte le parti.
Nel caso di specie, la conversione del rito, possibile per l’insussistenza di profili di complessità era funzionale altresì a consentire l’ordinata ed efficiente instaurazione del contraddittorio, laddove il richiamo, operato dall’art. 183-bis c.p.c. nuovo testo, al quinto comma dell’art. 281-duodecies c.p.c. non può, ovviamente, significare che si debba applicare solo detto ultimo comma e non anche i precedenti ove ne sussistano i presupposti.
Processo civile – Nozione di pendenza - Chiamata di terzo in garanzia - Concessione del termine - Contraddittorio - Conversione del rito ordinario in rito semplificato - Rito semplificato - Rif. Leg. artt. 39, 171-ter, 175, 183, 183-bis, 184, 187, 281 - undecies, 281-duodecies c.p.c.; art. 80-bis disp. att. c.p.c.; artt. 24 e 111 Cost.
editor: Cianciolo Valeria
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