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Insanabile la mancanza della procura alle liti - Tribunale di Taranto, Sez. I, decr. 15 aprile 2023

Si ringrazia l’Avvocata Adele Quaranta, associata ONDIF della sezione di Taranto, per la segnalazione del provvedimento

Lunedì, 24 Aprile 2023
Giurisprudenza | Merito | Processo civile Sezione Ondif di Taranto
Tribunale di Taranto, Sez. I, decreto 15 aprile 2023 – Giud. Carbonara per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'art. 182 c.p.c. non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite.
La sanatoria prevista dall' art. 182, comma 2, c.p.c. (come modificato dall' art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009), presupponendo che l'atto di costituzione in giudizio sia stato comunque redatto da un difensore, si applica nelle ipotesi di nullità, ma non di originaria inesistenza della procura.

Il lettore ricordi che la recente Riforma Cartabia ha nuovamente riformulato il testo dell'art. 182 c.p.c., nei termini seguenti: "Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione".
La radicale modifica attribuisce un contenuto chiaramente diverso rispetto alla disposizione precedente. Non solo viene espressamente indicato il caso della "mancanza della procura", ma il vizio della nullità viene riferito al difetto di rappresentanza, di assistenza e di autorizzazione, quindi all'ipotesi della legittimazione sostanziale.
 
Processo civile – Mancanza della procura alle liti – Insanabilità – Rif. Leg. artt. 82, 125 e 182 c.p.c.

autore: Cianciolo Valeria