Mancata convalida dell’allontanamento se la situazione è gestibile. Tribunale per i Minorenni dell’Emilia-Romagna, 17 aprile 2023
*Si ringrazia l’avv. Angela Natati del foro di Ferrara per la segnalazione del provvedimento.
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Tra i presupposti introdotti dalla legge 206/2021 per la misura dell’allontanamento dei minori da parte della Pubblica Autorità vi è, oltre all’abbandono ed al pericolo, l’emergenza di provvedere, circostanza negativa improvvisa che può comportare conseguenze gravi se non gestita immediatamente.
Abbandono – pregiudizio – pericolo – provvedimenti – allontanamento immediato
Rif. Leg.: art. 403 c.c.
Con il decreto in commento, del 13.04.23, il Tribunale per i Minorenni di Bologna ha revocato il decreto di convalida ex art. 403 cod. civ. che aveva allontanate le minori dalla casa familiare a causa delle gravi condotte punitive dei genitori. La vicenda che ha portato alla pronuncia del decreto prende il via dalle confessioni di una delle minori ad una compagna di classe – poi riferita alle insegnanti della primaria che hanno attivato il Servizio Sociale – di essere stata picchiata dai genitori (mostrando nell'occasione i lividi). É stato pertanto attivato il procedimento amministrativo ex art. 403 cod. civ. e le minori sono state subito allontanate dalla casa familiare, messe in sicurezza ed è stata immediatamente attivata la procedura come modificata dalla recente riforma. Il giudice delegato ha convalidato la misura dell’allontanamento, nominato il Curatore speciale e fissato udienza di comparizione parti avanti il giudice relatore che, sentite tutte le parti ha riferito al Collegio che ha ritenuto di revocare la misura di allontanamento inizialmente convalidata. Le circostanze emerse all'udienza tali da determinare la revoca della misura di allontanamento si possono riassumere nella mancanza del requisito “dell’esposizione in ambiente domestico a grave pregiudizio e pericolo per l’incolumità psico-fisica delle minori” pur avendo il giudice accertato l’uso da parte dei genitori (come dagli stessi ammesso) di rigide modalità di correzione. Il Tm ha tuttavia valutato che la situazione personale, lavorativa, e d’integrazione dei genitori, pur in presenza di condotte che certamente giustificano il necessario intervento del Servizio Sociale, non è tale da ritenere allo stato carente la loro genitorialità e sussistente per le minori il pericolo attuale di gravi conseguenze.
editor: Fossati Cesare
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