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Legittima la richiesta di rettifica di sesso e nome se la persona è consapevole. Tribunale di Vicenza, 22 marzo 2023

La transessualità irreversibile legittima la persona interessata a chiedere l'autorizzazione per l'adeguamento anatomico del proprio corpo alla personalità psico-sessuale effettiva, ove consapevole delle conseguenze irreversibili della transizione che chiede di poter effettuare.

Posto che l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il risultato di un processo individuale che non postula la necessità di un intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale siano oggetto di accertamento anche tecnico in sede giudiziale, va accolta la domanda di rettificazione dell'atto di nascita e di ogni altro atto dello stato civile, a prescindere dalla effettuazione di interventi chirurgici.

Anche la correlata domanda di variazione del prenome deve ritenersi ammissibile e accoglibile in quanto normale conseguenza della nuova assegnazione e ciò può operarsi con la medesima sentenza di rettificazione.

Rettificazione di sesso – presupposti

Rif. Leg.  L. n. 164 del 1982, artt. 3, 5; D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 31

Venerdì, 14 Aprile 2023
Giurisprudenza | Rettificazione di sesso | Merito
Tribunale di Vicenza, Est. Sollazzo, sentenza 22.03.23 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nella fattispecie, il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, autorizza parte attrice ad effettuare i trattamenti medici ed eventualmente chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da donna a uomo, attribuisce alla stessa il sesso e il prenome maschile, e, per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di rettificare l'atto di nascita disponendo che in ogni atto alla parte attrice sia assegnato il prenome maschile richiesto.

Riportandosi al contenuto della sentenza della Corte Costituzionale n. 161 del 1985, secondo la quale il legislatore ha accolto una concezione di identità sessuale che non conferisce più esclusivo rilievo agli organi sessuali, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale, il Tribunale ritiene che debbano essere valutati due distinti aspetti: quello delle condizioni psico-sessuali del richiedente e quello della necessità degli interventi medici richiesti ai fini dell'adeguamento dei caratteri sessuali.

Il Giudicante ricorda che recenti pronunce della Corte di Cassazione  (sentenza n. 15138/2015) e della Corte Costituzionale (sentenza n. 221/2015) hanno chiarito che l'intervento chirurgico volto alla modificazione dei caratteri sessuali primari dell'individuo non è da ritenersi prodromico e dunque necessario, rispetto alla modificazione degli atti anagrafici.

Ancora, la Corte Costituzionale, con sentenza n.180/2017, ha ribadito la non obbligatorietà dell'intervento chirurgico al fine dell'acquisizione di una nuova identità di genere, definita quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2  Cost. e art. 8  CEDU) (Cfr. sentt. Corte Costituzionale nn. 161 del 1985, 221 del 2015).

La rettificazione dell'atto di stato civile a seguito della riassegnazione del sesso deve consentire una completa ridefinizione dei dati anagrafici del soggetto conseguenti a quella modificazione, come si intende dal disposto di cui all'art. 5 della n. 164 del 1982, nel quale si evince la possibilità di variazione del nome legata alla nuova attribuzione di sesso senza che si debba chiedere l'avvio di nuove procedure, sicché tutti i nuovi dati debbono essere disposti dal Giudice che procede.

In definitiva, il Tribunale dispone che a parte attrice venga attribuito non solo il nuovo sesso, ma anche il nuovo prenome, con le conseguenti variazioni.

autore: Fossati Cesare