Il modello matrimoniale italiano richiede la diversità di sesso. Tribunale di Parma, 22 dicembre 2022
Non osta alla procedura di rettificazione di sesso il fatto che l’intervento sia stato eseguito all’estero, in mancanza della prevista autorizzazione della competente autorità giudiziaria.
Da tempo la giurisprudenza muovendo da un’interpretazione costituzionalmente orientata fondata sul valore costituzionale del diritto all’identità di genere, ha ritenuto che l’intervento chirurgico non si configuri come prerequisito necessario per accedere alla procedura di rettificazione di sesso, né tantomeno come condizione dell’azione, bensì esclusivamente come possibile mezzo funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico da parte del soggetto transessuale.
Dalla rettificazione del sesso consegue automaticamente lo scioglimento del matrimonio contratto, dal momento che per l’ordinamento italiano la diversità di sesso è requisito essenziale affinché la vita di coppia si collochi all’interno del modello matrimoniale.
Alla rettificazione anagrafica consegue l’automatica instaurazione dell’unione civile ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti.
Disforia di genere – autorizzazione alla rettificazione – intervento chirurgico – scioglimento del matrimonio
Rif. Leg.: art. 1 comma 27 L. 76/2016 – art. 31 comma 4-bis D.Lgs. 150/2011
*Si ringrazia l’avv. Raimonda Pesci Ferrari del Foro e della sezione Ondif di Parma per la segnalazione del provvedimento
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editor: Fossati Cesare
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