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Solo eventuale l’intervento chirurgico per la rettificazione di sesso. Tribunale di Benevento, 10 novembre 2022

Ai fini della procedura di rettifica del sesso anagrafico è esclusa la necessità del previo intervento chirurgico demolitorio, potendo quest’ultimo anche non realizzarsi. Spetta alla piena libertà del singolo la decisione, d’intesa con i sanitari, del come realizzare il percorso di transizione, il quale comprende aspetti psicologici, comportamentali, e fisici, tutti concorrenti a comporre l'identità di genere.

La richiesta modifica dei caratteri sessuali va autorizzata quando sia volta a garantire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psico-fisico.

L'intervento chirurgico non è requisito indispensabile per accedere al procedimento di rettificazione, bensì costituisce solo un possibile mezzo, funzionale al conseguimento del benessere psico-fisico della persona. (CF)  

Rettificazione di sesso – adeguamento caratteri

Rif. Leg.:  art. 1 legge 14 aprile 1982, n. 164; art. 31 d.lgs. 150 del 2011