Solo eventuale l’intervento chirurgico per la rettificazione di sesso. Tribunale di Benevento, 10 novembre 2022
Ai fini della procedura di rettifica del sesso anagrafico è esclusa la necessità del previo intervento chirurgico demolitorio, potendo quest’ultimo anche non realizzarsi. Spetta alla piena libertà del singolo la decisione, d’intesa con i sanitari, del come realizzare il percorso di transizione, il quale comprende aspetti psicologici, comportamentali, e fisici, tutti concorrenti a comporre l'identità di genere.
La richiesta modifica dei caratteri sessuali va autorizzata quando sia volta a garantire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psico-fisico.
L'intervento chirurgico non è requisito indispensabile per accedere al procedimento di rettificazione, bensì costituisce solo un possibile mezzo, funzionale al conseguimento del benessere psico-fisico della persona. (CF)
Rettificazione di sesso – adeguamento caratteri
Rif. Leg.: art. 1 legge 14 aprile 1982, n. 164; art. 31 d.lgs. 150 del 2011
editor: Fossati Cesare
Venerdì, 25 Aprile 2025
Non necessario l’intervento chirurgico ai fini della rettificazione del sesso: accoglibile ... |
Martedì, 18 Marzo 2025
RGPD e transidentità: la rettifica dei dati relativi all'identità di genere non ... |
Martedì, 28 Gennaio 2025
Il percorso di transizione di genere non necessita di intervento chirurgico - ... |
Venerdì, 10 Gennaio 2025
Non necessaria la preventiva autorizzazione del Tribunale al trattamento chirurgico ai fini ... |