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Per le imprese trasferite ai discendenti vale la regola del "valore al tempo della donazione" - Tribunale Sassari, Sez. I, sent. 24 maggio 2022, n. 576

L'art. 768 quater c.c. consente di definire la liquidazione dei legittimari non assegnatari, basandosi sul valore dell'impresa al momento della conclusione del patto di famiglia, a prescindere da quel che avviene successivamente; come si desume dal comma 2, il quale stabilisce che gli assegnatari devono liquidare gli altri col pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli artt. 536 e ss. e che quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione.
La norma sui patti di famiglia, nella parte in cui individua per le imprese trasferite ai discendenti la regola "valore al tempo della donazione", non ha natura di norma eccezionale ne segue che essa è applicabile analogicamente per colmare la lacuna esistente nel sistema delle regole volte alla determinazione del valore delle donazioni ai fini della collazione e riunione fittizia dei beni d'impresa. 

 
Successione – Patto di famiglia – Valore dell’impresa – Collazione e riduzione – Rif. Leg. articoli 536, 768 quater, 784, 1113 cod. civ.