Rinunzia in sede di separazione personale all’assegno di mantenimento e diritto all’assegno di divorzio - Corte d'Appello di Bologna, sent. 27 gennaio 2023 n. 183

Lunedì, 3 Aprile 2023
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Merito Sezione Ondif di Bologna
Corte d'Appello di Bologna, sentenza 27 gennaio 2023 n. 183 – Pres. Montanari, Cons. Rel. Allegra per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La donna, invalida per cecità sopravvenuta ad una malattia degenerativa raggiungeva un accordo di separazione con il marito dichiarando di essere economicamente autosufficiente. Nel successivo giudizio di divorzio, in primo grado le si riconosceva l’attribuzione di un assegno post-coniugale al fine di garantire alla stessa un tenore di vita conforme a quello goduto in costanza di matrimonio. La decisione veniva riformata integralmente in Corte d’Appello, in applicazione del principio di auto-responsabilità stabilito dalla nota sentenza di maggio della Cass. civ. n. 11554/2017 e dunque sulla base dell’accertata autosufficienza della richiedente.
Avverso tale sentenza, la richiedente proponeva ricorso in cassazione sottolineando innanzitutto come la rinuncia all’assegno di mantenimento fosse da ritenere priva di valore probatorio nel giudizio di divorzio, stante la assoluta diversità quanto a caratteri e presupposti tra assegno di mantenimento e assegno divorzile.
Gli Ermellini accolgono il ricorso poiché il giudice del merito avrebbe dovuto dare conto dell’intera storia matrimoniale, del nesso di causalità tra le scelte endo-familiari e la situazione della richiedente al momento dello scioglimento del vincolo coniugale, del contributo dei coniugi alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio familiare di ciascuno.
La Corte, richiamata la pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287, rinviava al giudice del merito per l’accertamento degli aspetti perequativi/compensativi e dunque per un nuovo esame della domanda di assegno divorzile alla luce della nuova interpretazione dell’art. 5, comma 6, della Legge 898/1970.
La Corte d’Appello felsinea in parziale riforma della decisione impugnata ha determinato l’assegno divorzile dovuto dall’ex marito in favore dell’ex moglie in una misura stabilita in 300,00 euro mensili. 

 

Divorzio – Separazione e divorzio – Rinuncia assegno di mantenimento in sede di separazione – Riconoscimento in sede di divorzio dell’assegno divorzile – Funzione perequativa compensativa – Rif. Leg. articoli 5, 6 Legge 1 dicembre 1970 n. 898

editor: Cianciolo Valeria