L’interdizione è misura di sostegno residuale - Tribunale Crotone, sent. 5 gennaio 2023, n. 12
L'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Nell'applicazione di tale criterio deve tenersi conto in via prioritaria del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario.
Nel caso in esame, la domanda di interdizione è stata rigettata.
Amministrazione di sostegno – Rif. Leg. Legge 9 gennaio 2004 n. 6
Giovedì, 23 Febbraio 2023
Giurisprudenza
| Amministrazione di Sostegno
| Merito
Sezione Ondif di Crotone
editor: Cianciolo Valeria
|
Sabato, 14 Febbraio 2026
Nessuna limitazione alla capacità di testare da parte del beneficiario di amministrazione ... |
|
Venerdì, 13 Febbraio 2026
Amministrazione di sostegno: irrilevanza del conflitto familiare in assenza di accertata incapacità ... |
|
Martedì, 3 Febbraio 2026
Amministrazione di sostegno: obbligo di valutazione concreta della capacità residua e dei ... |
|
Lunedì, 2 Febbraio 2026
L’amministratore di sostegno non può tutelare l’interesse patrimoniale dell’assistito al di là ... |



