Senza pericolo di inadempimento l’ipoteca va cancellata. Cass. civ., sez. I, ord., 16 gennaio 2022, n. 1076
Il legislatore ha apprestato tutele specifiche per garantire il credito del coniuge o ex coniuge: garanzie reali, personali e versamenti diretti da parte del datore di lavoro, esperibili come rimedi in presenza di inadempimento o di pericolo di inadempimento.
In tema di iscrizione ipotecaria, il giudice avanti al quale è proposta una istanza di cancellazione dell'ipoteca, è tenuto a verificare la sussistenza o meno del pericolo di inadempimento dell'obbligato e a disporre, in mancanza, l'emanazione del corrispondente ordine di cancellazione.
Separazione – iscrizione ipotecaria – richiesta cancellazione - presupposti
Rif. Leg.: art. 156 V comma c.c. – art. 2818 c.c.
A fronteggiarsi nello specifico due orientamenti opposti: da un lato v’è chi ritiene – nella specie la Corte d’Appello di Milano – che le tutele apprestate nell’ambito dei giudizi di separazione e divorzio siano svincolate dal presupposto dell’inadempimento o pericolo di inadempimento alle obbligazioni nascenti dai provvedimenti conclusivi e che la decisioni di avvalersene sia rimessa alla completa discrezionalità del creditore e chi invece - la Cassazione in questo caso, sostiene che la valutazione del creditore, ai fini dell'iscrizione ipotecaria, circa la sussistenza del rischio dell'inadempimento, deve poter formare oggetto di sindacato da parte del giudice, al pari di tutte le misure di natura cautelari, sicché la mancanza originaria dei presupposti non può far sorgere alcun vincolo.



