Danno da deprivazione della figura genitoriale. Corte d’Appello di Palermo, 4 novembre 2022
L’illecito endofamiliare, conseguente al mancato riconoscimento ed al venire meno agli obblighi di cura e mantenimento è costituito dalla mera consapevolezza della stessa, anche ove alla procreazione non segua il riconoscimento.
Il danno non patrimoniale è consistente nella deliberata e consapevole privazione della figura paterna derivante dal disinteresse mostrato dal genitore naturale nei confronti del figlio, che ha leso i diritti nascenti dal rapporto di filiazione.
Alla responsabilità del genitore che ha nascosto l’identità dell’altro consegue la rinuncia a far valere in via di regresso il proprio diritto al rimborso pro quota delle spese sostenute per il mantenimento del figlio, integrando la fattispecie una remissione del debito. (CF)
Accertamento di paternità – obblighi di mantenimento – azione di regresso – risarcimento del danno da deprivazione
Rif. Leg.: art. 250 c.p.c.; artt. 147 e 148 cod. civ.
Per la Corte la contestazione della consapevolezza di essere il genitore è stata espressa tardivamente, solamente dalla comparsa conclusionale, depositata dopo la precisazione delle conclusioni.
Inoltre la condotta processuale del presunto padre nel giudizio di accertamento di paternità si è caratterizzata dal fermo e ingiustificato rifiuto a collaborare agli accertamenti genetici, che non appare logicamente compatibile con la sussistenza di un dubbio circa l'effettiva paternità ma che, al contrario, avvalora la tesi ch’egli sapesse già che tali accertamenti avrebbero condotto a dimostrare in modo inconfutabile il suo legame di paternità.
Se pure il genitore naturale non è legittimato attivo alla proposizione dell'azione di disconoscimento della paternità, tuttavia egli ben avrebbe ben potuto sollecitare il Pubblico Ministero a richiedere la nomina di un curatore speciale, allo specifico fine di proporre tale azione.
L'inadempimento ha certamente provocato un danno non patrimoniale e non può ritenersi insussistente per il sol fatto che figlio sia stato allevato ed educato da una diversa coppia genitoriale.
Accolto invece parzialmente l’appello per la parte riguardante le obbligazioni di regresso azionate dal figlio iure hereditatis, poiché la madre ebbe a contribuire in prima persona nel nascondere al figlio l'identità del suo vero padre naturale, di tal ché il figlio non è subentrato nel diritto di credito originariamente vantato dalla sua dante causa, giacché tale diritto doveva già ritenersi estinto ancor prima del verificarsi della successione.editor: Fossati Cesare
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