Rettifica del sesso. L’attribuzione del nuovo nome consegue all’attribuzione di sesso differente - Tribunale di Torino, Sez. VII, sent. 12 dicembre 2022, n. 4785
Al fine di ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.
Il riconoscimento del primario diritto alla identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell’attribuzione di sesso, rende consequenziale la rettificazione del prenome, che non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tener conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato.
Rettifica del sesso – Attribuzione del nome – Rif. Leg. L. 14 aprile 1982, n. 164; art. 31 D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150
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editor: Cianciolo Valeria
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