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Legittimo il rifiuto al ricevimento della dichiarazione di riconoscimento della filiazione da parte di entrambe le madri - Tribunale di Arezzo, decr. 10 novembre 2022

In caso di concepimento all'estero mediante l'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, voluto da coppia omoaffettiva femminile, deve essere rettificato l'atto di nascita del minore, nato in Italia, che indichi quale madre, oltre alla donna che ha partorito, l'altra componente la coppia donatrice dei gameti, poiché il legislatore ha inteso limitare l'accesso a tali tecniche di procreazione medicalmente assistita alle sole situazioni di infertilità patologica, alle quali non è equiparabile l'infertilità della coppia omoaffettiva. Né può invocarsi un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della legge n. 40 del 2004, non potendosi ritenere tale operazione ermeneutica imposta dalla necessità di colmare in via giurisprudenziale un vuoto di tutela che richiede, in una materia eticamente sensibile, necessariamente l'intervento del legislatore.
Il Tribunale ha ritenuto legittimo il rifiuto da parte dell’Ufficiale di stato civile al ricevimento della dichiarazione di riconoscimento del rapporto di filiazione da parte di entrambe le madri, alla luce della legge n. 40 del 2004 in tema procreazione medicalmente assistita e della legge n. 76 del 2016 in materia di unioni civili. (VC)


Riconoscimento della madre intenzionale - PMA eterologa - Unione omoaffettiva – Rif. Leg. art. 8 Legge 19 febbraio 2004, n. 40 - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita; art. 95 D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396; articoli 8 e 14 della CEDU