inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

La via italiana alla coordinazione genitoriale tradisce la sua funzione, di Giovanni Battista Camerini e Cesare Fossati

 

Legge delega 26.11.2021 n.206

Decreto Legislativo 10.10.22 n. 149

art. 1 comma 23. lett. ee)

Art. 473bis.26

ee) prevedere la facoltà per il giudice, anche relatore, su richiesta concorde di entrambe le parti, di nominare un professionista, scelto tra quelli iscritti nell’albo dei consulenti tecnici d’ufficio, ovvero anche al di fuori dell’albo in presenza di concorde richiesta delle parti, dotato di specifiche competenze in grado di coadiuvare il giudice per determinati interventi sul nucleo familiare, per superare conflitti tra le parti, per fornire ausilio per i minori e per la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli;

(Nomina di un esperto su richiesta delle parti)

Il giudice, su istanza congiunta delle parti, può nominare ai sensi dell’articolo 68 uno o più ausiliari, scelti tra gli iscritti all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio, o al di fuori dell’albo se vi è accordo delle parti, per intervenire sul nucleo familiare al fine di superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli.

Il giudice individua gli obiettivi dell’attività demandata all’ausiliario tra quelli indicati nel primo comma, e fissa i termini, anche periodici, entro cui l’ausiliario deposita una relazione sull’attività svolta e quelli entro cui le parti possono depositare note scritte.

Se sorgono questioni sui poteri o sui limiti dell’incarico conferito, l’ausiliario o le parti informano il giudice il quale, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni.

Venerdì, 23 Dicembre 2022
Dottrina | mediazione | mediazione | Consulenza tecnica
Camerini-Fossati. La via italiana alla CoGe Camerini-Fossati. La via italiana alla CoGe

 

Pur non esplicitamente citato, il professionista in questione corrisponde alla figura del “coordinatore genitoriale”, nata negli Stati Uniti nel decennio scorso e diffusasi anche nel nostro Paese da qualche tempo.

La coordinazione genitoriale rappresenta l'ultima risorsa in ordine di tempo apparsa nel panorama giuridico italiano degli strumenti utili alla deflazione del contenzioso giudiziario in ambito familiare.

Le sue origini risalgono agli anni '90 negli USA in seguito alla constatazione della impossibilità di gestire con altre forme - ad es. la Mediazione Familiare - le coppie conflittuali nei casi di applicazione dell'affido condiviso dei figli - è degli anni '80 l'introduzione delle normative sull'affidamento condisivo dei figli - all'inizio di parla di postadjudication special master, poi si passa alla definizione di parenting coordinator.

segue

editor: Fossati Cesare