Quando il conflitto diventa violenza: mediazione familiare, coordinazione genitoriale e tutela del minore dopo la riforma Cartabia, di Alexia Delzenne
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La riforma Cartabia ha portato il processo in materia di persone, minorenni e famiglie in una dimensione nuova, più unitaria, più rapida, più “centrata sul minore”, almeno nelle intenzioni.
Nel testo normativo, accanto all’attenzione al giudice di prossimità, alla concentrazione delle tutele e alla semplificazione dei riti, si affaccia con forza la parola violenza: violenza domestica, violenza di genere, violenza assistita. E insieme alla parola violenza, compare un limite preciso, quasi una linea rossa: in presenza di allegazioni di violenza non si può “spingere” verso la mediazione familiare. Come coordinatore genitoriale e consulente di parte, che incontra genitori in carne ed ossa prima che “genitori in ricorso”, mi chiedo ogni volta: siamo davvero così certi di distinguere il semplice conflitto dall’agito violento? E, soprattutto, siamo consapevoli delle conseguenze concrete di questa distinzione, quando suggeriamo o caldeggiamo l’accesso a percorsi di mediazione familiare o di coordinazione genitoriale? Questa riflessione nasce da una domanda molto semplice ma radicale: che cosa succede ai minori quando chi decide per loro chiama “conflitto” ciò che, in realtà, è una relazione segnata dalla violenza?
Il quadro normativo: tra Cartabia e Convenzione di Istanbul
La riforma del processo in materia di persone, minorenni e famiglie, introdotta dal d.lgs. 149/2022, ha collocato la mediazione familiare dentro un perimetro più definito. L’art. 473-bis.10 c.p.c. consente al giudice di informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e di invitarle a rivolgersi a un mediatore iscritto negli elenchi, per ricevere informazioni e valutare se intraprendere il percorso.
Non è dunque una mediazione “imposta”, ma una possibilità offerta alle parti che resta, almeno in linea di principio, volontaria. La stessa riforma prevede però - in coerenza con la Convenzione di Istanbul - che nei casi di violenza domestica o di genere il ricorso alla mediazione familiare non possa essere disposto, e che il percorso, se già iniziato, vada immediatamente interrotto quando emergano condotte rilevanti o allegazioni di violenza nel corso del procedimento.
La Convenzione di Istanbul, all’art. 48, vieta il ricorso obbligatorio a metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, inclusa la mediazione, in relazione a tutte le forme di violenza rientranti nel suo campo di applicazione. La logica è chiara: la mediazione presuppone una qualche forma di parità negoziale; la violenza, invece, per definizione, incrina o annulla quella parità. È ragionevole invitare una donna che ha vissuto anni di maltrattamenti o un uomo vittima di stalking post-separativo, a sedersi “alla pari” a un tavolo per “cercare un accordo”? E che cosa significa, in termini di sicurezza emotiva e psicologica, chiedere a un minore di adattarsi a una cultura della “collaborazione” quando la relazione di riferimento è intrisa di paura e controllo?
continua
editor: Fossati Cesare
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