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Nell’affidamento condiviso si rompe il fronte del “genitore collocatario”, di Marino Maglietta

la nota di commento di Marino Maglietta a questa pagina

Marino Maglietta. Nota a Tribunale di Brescia, ord. 22.12.23 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

A tutt’oggi una larghissima maggioranza di tribunali anche in regime di affidamento condiviso predilige l’indicazione di un genitore prevalente, o “collocatario”, scelta documentata anche recentemente da un’indagine accademica (Marino Maglietta, “Affidamento condiviso - I tribunali dichiarano i propri orientamenti”, Pacini editore, Pisa, 2023). Una indicazione, fondata su differenze nella presenza anche minimali, alla quale si associa pressoché automaticamente l’assegnazione della casa familiare, con irrisoria valutazione del vantaggio economico.  

    Rompe un simile fronte compatto una ordinanza del tribunale di Brescia ex art. 473 bis 22 c.p.c. (22.12.2023, est. F. Rinaldi; pubblicata a questo link), che si fa apprezzare per una quantità di motivi. Indubbiamente salta agli occhi l’estrema accuratezza con la quale viene considerata la fattispecie. Il giudice analizza a fondo il problema, considerando ogni possibile soluzione dal punto di vista non solo pratico, ma anche psicologico, con particolare attenzione alle ripercussioni sui figli. Per quel gruppo familiare - nel quale i genitori, ancora conviventi, presentano incompatibili istanze per quanto attiene all’assegnazione della casa, della quale sono comproprietari - adotta in via provvisoria il "modello del nido”, stabilendo che in essa restino i figli, alternandosi i genitori con frequenza settimanale. Visto che certamente sarà più semplice che ciascuno di essi si faccia ospitare temporaneamente dalla propria famiglia di origine piuttosto che obbligare i tre figli a fare di settimana in settimana un completo trasloco. Il provvedimento punta sulla civiltà di ciascuno dei genitori nel gestire il bene comune, ma tiene anche conto delle notevoli difficoltà che avrebbero entrambi per trovare soluzioni abitative valide e non eccessivamente onerose nei tempi compressi che conseguono a un provvedimento del giudice, nonché del prevedibile successivo mutare delle circostanze – come l’arrivo di nuovi partner – che renderebbero non praticabile il modello. Da cui l’illuminata decisione di una applicazione solo temporanea. Allo stesso modo viene rinviato l’ascolto dei figli minorenni considerando che la permanente convivenza dei loro genitori rende preferibile un dialogo con essi quando il nuovo modello di vita avrà avuto un ragionevole tempo di sperimentazione.

    Si tratta dunque, di un intervento praticato con l’attenzione del neurochirurgo; e già in questo senso presenta un notevole grado di virtuosità.


continua

editor: Fossati Cesare