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Regolamento di competenza sul nuovo criterio di riparto. Tribunale di Rovereto, Ord. 12 ottobre 2022

Nell'ipotesi di instaurazione di procedimento di divorzio nanti il Tribunale Ordinario successivamente alla entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art 1 comma 28 Legge Delega 206/2021, pendente procedimento tra le stesse parti nanti il Tribunale per i Minorenni, preso atto della declaratoria di incompetenza di quest'ultimo in forza del novellato art. 38 disp.att.c.c., va chiesto il regolamento di competenza d’ufficio ai sensi degli artt. 45 e 47, comma 4, c.p.c. sul presupposto che la vis attractiva della competenza del Tribunale Ordinario rispetto alla competenza del Tribunale per i Minorenni operi soltanto nel caso in cui entrambi i procedimenti siano stati instaurati successivamente al 22 giugno 2022. (CF)

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Riparto di competenza - Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni  - Vis attractiva - ratione temporis - regolamento di competenza

Rif. Leg.: Art. 38 disp.att.c.c. come sost. dall'art. 1, comma 28, Legge 206/2021; Art. 1, comma 37 Legge 206/2021; Artt. 45, 47, comma 4, 48 c.p.c.

Tribunale di Rovereto, Est. Adilardi, Ord. 12.10.22 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il Tribunale Ordinario di Rovereto, dinnanzi al quale dal 20 luglio 2022 è pendente procedimento di divorzio e al quale, in applicazione del nuovo criterio di riparto di competenza tra Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni di cui all'art. 38 disp.att.c.c. così come sostituito dall'art. 1, comma 28 della Legge 206/2021, il Tribunale per i Minorenni di Trento, nonostante il fascicolo fosse pendente dal 2020, dichiarando la propria incompetenza funzionale, ha trasmesso gli atti relativi ad un procedimento per l'affidamento educativo assistenziale instaurato prima della Riforma, visto il combinato disposto del commi 28 e 37 dell'art. 1 Legge 206/2021, perviene alle predette conclusioni in primo luogo in virtù di una interpretazione letterale della disposizione di cui al comma 37 art. 1 Legge 206/2021, che si riferisce in generale ai procedimenti instaurati successivamente al 22 giugno 2022 senza operare alcun distinguo fra procedimento avanti al Tribunale Ordinario e procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni. 

Anche l'interpretazione teleologica e sistematica soccorre nel medesimo senso. Ancorare il criterio della competenza alla sola data della pendenza del procedimento radicato presso il Tribunale Ordinario, seguito dal Tribunale per i Minorenni, determinerebbe un'improvvisa trasmissione al primo di un elevato numero di procedimenti, anche già esaustivamente istruiti e prossimi alla decisione. Ciò comporterebbe un’inevitabile e non giustificabile ritardo nella definizione dei procedimenti detti, in contraddizione con lo spirito delle riforme in atto nelle materia del Diritto di Famiglia. Per di più, sotto il profilo della "sostenibilità amministrativa",  è intuibile che l'immediata trasmissione, pressoché in blocco, al Tribunale Ordinario di un elevato numero di procedimenti non consentirebbe all'Ufficio destinatario di assorbire gradualmente il maggior carico di lavoro, peraltro in assenza di alcun incremento di piante organiche, con notevoli disagi organizzativi e con un inevitabile allungamento generalizzato dei tempi processuali; il tutto in aperto contrasto con il complesso delle previsioni riformatrici finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di smaltimento e riduzione dell'arretrato fissati dal PNRR.

L'interpretazione come sopra determina, per il procedimento in oggetto, instaurato nanti il Tribunale per i Minorenni in data 4 settembre 2020, il radicamento della competenza presso il Tribunale per i Minorenni di Trento e non, come sostenuto nel Decreto del 20 settembre 2022, presso il Tribunale Ordinario di Rovereto. 

Di fronte ad un conflitto negativo virtuale di competenza funzionale e quindi inderogabile, al Tribunale Ordinario di Rovereto non si apre altra strada che la richiesta alla Suprema Corte di regolamento di competenza d'ufficio ai sensi degli artt. 45 e 47, comma 4, c,p,c, né a diverse conclusioni potrebbe pervenirsi in ragione del fatto che il nuovo art. 38 disp att. c.c. non prevede la necessità di riassunzione davanti al Tribunale Ordinario, ma solo la mera trasmissione degli atti, con effetto giuridico del tutto analogo.

Viene conseguentemente dato atto della sospensione del processo davanti al Tribunale Ordinario di Rovereto ai sensi dell'art. 48 c.p.c.                      

autore: Fossati Cesare