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Lesivo dell'art. 8 CEDU il nesso di pregiudizialità  fra disconoscimento di paternità  ed accertamento - Cedu, 6 dicembre 2022 - AFFAIRE SCALZO c. ITALIE

L'Osservatorio ringrazia il Dottor Antonio Costanzo, Giudice della Seconda Sezione del Tribunale di Bologna e Magistrato referente per la Formazione Decentrata SSM per la segnalazione dell’interessante sentenza della Corte EDU del 6 dicembre 2022 

Mercoledì, 7 Dicembre 2022
Giurisprudenza | Accertamento paternità e maternità | CEDU
Cedu, 6 dicembre 2022 - AFFAIRE SCALZO c. ITALIE per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Come è noto, tra l'accertamento della paternità naturale e quella di disconoscimento della paternità, sussiste un nesso di pregiudizialità, di natura tecnico - giuridico, pertanto la prima causa va sospesa al fine di evitare l'eventuale conflitto di giudicati. Più in dettaglio, l'accertamento col quale viene rimosso ovvero mantenuto lo status di figlio legittimo, risulta pregiudiziale rispetto a quello col quale viene rivendicata un'altra paternità.
La questione all’esame della Corte EDU nasce da un procedimento di disconoscimento  di paternità ancora pendente, la ricorrente e due suoi fratelli adivano il tribunale di Roma per esperire azione azionedi accertamento di paternità dichiarata inammissibile in quanto la decisione sul disconoscimento di  paternità non era ancora definitiva, prerequisito questo indispensabile nel nostro ordinamento per l'esercizio dell'azione di accertamento della paternità.
 
La Corte osserva che un sistema come quello italiano, che prevede l'azione di disconoscimento della paternità sia pregiudiziale all'azione di accertamento della paternità può in linea di principio essere ritenuta compatibile con le obbligazioni derivante dall'art. 8, tenuto conto del margine di discrezionalità dello Stato. Ma ritiene, tuttavia, che in un tale sistema gli interessi dell'individuo che cerca di conoscere la sua parentela deve essere difeso, e ciò non accade nei casi in cui il procedimento dura da diversi anni impedendo l'introduzione di un'azione di accertamento di paternità naturale.
La Corte rileva anche l'assenza di misure per accelerare la procedura tale da consentire al ricorrente di proporre ricorso per l’accertamento della paternità anche nel caso di sentenza pronunciata in giudizio in cui la controversia sulla paternità non sia ancora definitiva.
Nel caso di specie, l'azione accertamento di paternità promossa dal ricorrente innanzi al tribunale di Roma è stata dichiarata inammissibile, secondo l’orientamento giurisdizionale applicabile al tempo dei fatti, senza alcun esame del caso particolare.
Al riguardo, la Corte osserva anche che, nella sentenza del 14 luglio 2022 la Corte costituzionale italiana ha invitato il legislatore ad intervenire per disciplinare le materie relative al riconoscimento della verità biologica, senza limitare in modo sproporzionato gli altri diritti di rango costituzionale. La Corte ha riconosciuto che il processo di questo tipo, come nel caso di specie, costituisce un pesante onere per la persona che desidera far registrare la propria identità biologica, e rischi che comportano non solo una violazione del principio di ragionevole durata del processo, ma anche ostacolo «all'esercizio del diritto di azione garantito dall'articolo 24 della Costituzione italiana”, e questo peraltro, in rapporto con azioni volte alla tutela dei diritti fondamentali, relative allo stato biologico e all'identità.
La Corte, come la Corte costituzionale tiene presente che il ricorrente rischia anche, dopo diversi anni di procedura, una volta rimosso il suo precedente status, di ritrovarsi senza uno status e che dovrà avviare una nuova procedura di accertamento della paternità durante la quale rimarrà nell'incertezza circa il suo legame filiale. Di conseguenza, ritiene che nel caso di specie, il ricorrente si trovi ancora in uno stato di prolungata incertezza sulla sua identità personale.
Lo svolgimento del procedimento viola in modo sproporzionato il diritto al rispetto alla sua vita privata. Considera nelle circostanze del caso che le autorità italiane sono quindi venute meno al loro obbligo positivo di garantire il diritto della ricorrente al “rispetto” della sua vita privata a cui ha diritto ai sensi della Convenzione.
Ne consegue che vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione.
Azione di disconoscimento di paternità - Azione di accertamento di paternità -Vincolo di pregiudizialità – Rif. Leg. articolo 8 della Convenzione

Traduzione a cura di Valeria Cianciolo

autore: Cianciolo Valeria