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Separazione con addebito e affido dei figli ai Servizi Sociali. Tribunale di Savona, 14 ottobre 2022

Va dichiarata la separazione personale dei coniugi con addebito al marito qualora la causa della crisi matrimoniale, pur risalente, sia da ricondurre all'uso di sostanze stupefacenti e all'abuso di alcol compiuto dal medesimo.

E' necessario disporre l'affido dei minori ai Servizi Sociali territorialmente competenti nell'ipotesi di elevata conflittualità tra le parti, che vanno sollecitate entrambe a sottoporsi ad un percorso psicologico individuale e di sostegno alla genitorialità funzionale alla elaborazione della disgregazione della unità familiare. Va mantenuta la collocazione dei minori presso la madre, assegnataria della casa familiare, con regime di incontri protetti tra il padre e i figli almeno due volte alla settimana secondo il calendario predisposto dai Servizi Sociali. (CF)

Addebito della separazione personale dei coniugi - Affidamento dei minori ai Servizi Sociali con collocazione presso la madre - Regime di incontri protetti tra il padre e figli - Contributo dei genitori al mantenimento dei minori - Ripartizione spese straordinarie

Rif. Leg.: Artt. 151, 337 ter, 337 quater, 337 sexies c.c.   

Venerdì, 11 Novembre 2022
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Affidamento dei figli | Addebito della separazione | Merito Sezione Ondif di Savona
Trib. Savona, Est. Passalupi, sentenza 14.10.22 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
Trib. SV 14.10.22 massima per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il Tribunale di Savona, a fronte di una reciproca domanda di addebito, respinge quella avanzata dal resistente in quanto dalle stesse allegazioni di parte è emerso che la coppia era già in crisi da tempo nè può riconoscersi alcuna efficienza causale rispetto all'irrimediabile rottura dell'unità familiare all'eventuale relazione attribuita alla ricorrente, anche qualora giudizialmente accertata. Per contro, va accolta la domanda di addebito formulata da quest'ultima in quanto dalle risultanze in atti si evince che la causa della crisi matrimoniale sia da ricondurre alla ammessa e documentata dipendenza da sostanze stupefacenti del marito. Il perdurare nel tempo di una situazione di abuso ha irrimediabilmente allontanato i coniugi sul piano affettivo, rendendo intollerabile la convivenza e finendo per diventare l'antecedente causale della definitiva rottura dell'unità coniugale.

Ritiene il Giudicante che l'elevata conflittualità tra le parti sconsigli l'affido esclusivo dei minori alla madre richiedente in quanto ciò rischierebbe di esacerbare lo scontro tra le parti, alimentare tendenze escludenti del genitore collocatario e de-responsabilizzare definitivamente il padre, sollevandolo dall'esercizio della responsabilità genitoriale. L'affido dei minori ai Servizi Sociali territorialmente competenti viene disposto contestualmente al monito rivolto alle parti di sottoporsi ad un percorso di supporto psicologico individuale e di sostegno alla genitorialità tale da consentire ad entrambe di acquisire consapevolezza del proprio e dell'altrui ruolo di genitore e dell'importanza di esso per la crescita serena ed armoniosa dei figli, anche nell'ottica di una maggiore comprensione dei bisogni dei minori. Il resistente va, inoltre, sollecitato a sottoporsi ad un percorso teso a superare la propria dipendenza da sostanze stupefacenti, anche al fine di vivere più pienamente il proprio ruolo di genitore ed il proprio rapporto con i figli.

Non apparendo attendibile la situazione economica rappresentata dal padre, considerata l'età dei minori e la frequentazione limitata con quest'ultimo, esaminate le rispettive condizioni economiche delle parti, è da ritenersi congruo porre a carico del padre l'importo complessivo di Euro 600,00 annualmente rivalutabili secondo gli Indici Istat, da corrispondersi in favore del genitore collocatario entro il giorno cinque di ogni mese, oltre alla metà delle spese straordinarie.

Ai fini della esatta individuazione delle spese straordinarie il Collegio formula una serie di considerazioni in conformità alla giurisprudenza maggioritaria sul punto.

 

 

 

 

 

autore: Fossati Cesare