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Le condotte violente rilevano anche ai fini dell'affidamento dei figli. Tribunale di Terni 27 maggio 2022

In tema di addebitabilità della separazione personale, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, e si traducano nell'aggressione a diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, si ravvisano elementi di per sé sufficienti per l'accoglimento della domanda.

Le condotte devono essere qualificate come violenza domestica e come tali devono essere considerate ai fini della determinazione del regime di affidamento.

La specifica natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento dei figli, per il solo fatto di averli generati, impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, rilevando la sola capacità lavorativa generica.  (CF)

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Separazione dei coniugi – addebito – condotte violente – affidamento dei figli – mantenimento – stato di disoccupazione

Rif. Leg.:  art. 151 comma 2 c.c.