Assegno di divorzio. Diminuito in caso di sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato - Cass. Civ., Sez. I, ord., 2 agosto 2022, n. 23998
Qualora a supporto della richiesta di diminuzione o revoca dell’assegno divorzile siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, il giudice deve verificare se gli stessi abbiano determinato un effettivo depauperamento delle sostanze di quest'ultimo, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti o se, viceversa, la complessiva, mutata condizione dell'obbligato non sia comunque di consistenza tale da rendere irrilevanti i nuovi oneri.
Nel caso in esame, l’aumentato impegno economico del ricorrente a causa della nascita dei suoi gemelli ha indotto prima il Tribunale a diminuire l’assegno divorzile e poi la Corte a confermare la diminuzione per cui il ricorrente non può dolersi della violazione delle norme che enuncia.
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile in quanto diretto a sollecitare un riesame dei fatti, attraverso una diversa loro interpretazione. (VC)
Divorzio – Assegno di divorzio – Diminuzione dell’assegno divorzile - Revoca dell’assegno divorzile - Sopravvenuti oneri familiari - Rif. Leg. art. 5 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898
Divorzio – Assegno di divorzio – Diminuzione dell’assegno divorzile - Revoca dell’assegno divorzile - Sopravvenuti oneri familiari - Rif. Leg. art. 5 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898
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autore: Cianciolo Valeria
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