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Il delitto di maltrattamenti può essere integrato da atti che, di per sà, non costituiscono reato? - Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 12 agosto 2022, n. 31028

Il reato di maltrattamentin in famiglia, disciplinato all’art. 572 c.p., ha natura di reato abituale e consiste nella sottoposizione dei familiari ad una serie di atti di vessazione continui e tali da cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni, le quali costituiscono fonte di un disagio continuo ed incompatibile con normali condizioni di vita.
A fronte della natura abituale del reato di maltrattamenti, ai fini della sua rituale contestazione, non è necessario che il capo d'imputazione rechi la precisa indicazione del luogo e della data di ogni singolo episodio, essendo sufficiente a consentire un'adeguata difesa la descrizione in sequenza dei comportamenti tenuti, la loro collocazione temporale di massima e le eventuali conseguenze per la persona offesa.

Francesca Ferrandi

Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 12 agosto 2022, n. 31028; Pres. Calvanese, Rel. Cons. Tripiccione per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il delitto di maltrattamenti può essere integrato anche mediante il compimento di atti che, di per sè, non costituiscono reato potendo, a tal fine rilevare non solo atti quali percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni e umiliazioni imposte alla vittima, ma anche dagli atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali. (FF)


Diritto penale della famiglia - Maltrattamenti in famiglia – Integrazione del reato; Rif. Leg. Art. 572 c.p.

autore: Ferrandi Francesca