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Il diritto dell'ex coniuge alla quota del trattamento di fine rapporto sorge nel momento in cui matura il diritto a percepire detto trattamento - Cass. Civ., Sez. I, ord. 8 agosto 2022 n. 24403

Condizione per il riconoscimento della quota del trattamento di fine rapporto spettante all'ex coniuge, è che quest'ultimo sia già titolare di assegno divorzile o abbia presentato la relativa domanda al momento in cui l'altro ex coniuge abbia maturato il diritto alla corresponsione del trattamento, essendo irrilevante che la domanda di attribuzione della quota sia stata presentata dopo che l'assegno divorzile sia stato revocato, poiché la revoca opera "ex nunc" e non può incidere, elidendoli, tanto sul pregresso positivo accertamento del diritto all'assegno - su cui è caduto il giudicato "rebus sic stantibus" -, quanto sul correlato diritto alla quota del trattamento di fine rapporto.
Gli Ermellini hanno statuito il seguente principio di diritto: “Il diritto del coniuge divorziato, che sia anche titolare dell'assegno di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ad ottenere la quota del trattamento di fine rapporto dell'ex coniuge sorge nel momento in cui quest'ultimo matura il diritto a percepire detto trattamento e, dunque, al tempo della cessazione del rapporto di lavoro, anche se il relativo credito è esigibile solo quando - e nei limiti in cui - l'importo è effettivamente erogato; una volta cessato il rapporto di lavoro, non ha, dunque, alcuna incidenza sulla debenza della menzionata quota la presentazione, nel corso del giudizio instaurato per la relativa liquidazione, della richiesta di revoca dell'assegno divorzile, il cui eventuale accoglimento, anche se disposto dalla data della domanda, è successivo alla insorgenza del diritto previsto dalla L. n. 898 del 1970, art. 12 bis”. (VC)


Divorzio -Revoca assegno divorzile – Diritto dell'ex coniuge alla quota dell'indennità di fine rapporto ex art. 12 - bis della legge n. 898 del 1970 - Condizioni - Sussistenza - Momento determinante - Maturazione del diritto dell'altro ex coniuge al trattamento di fine rapporto - Successiva revoca dell'assegno - Irrilevanza – Fondamento - Rif. Leg. artt. 5, 9 e 12-bis della Legge 1 dicembre 1970 n. 898