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E’ illecito trattamento di dati personali creare un catalogo con l’indicazione di donne single e venderlo on line - Cass. Pen., Sez. III, sent. 2 agosto 2023 n. 33964

Cass. Pen., Sez. III, sent. 2 agosto 2023 n. 33964 – Pres. Galtiero, Cons. Rel. Mengoni per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il termine "single", di per sè, non possiede alcuna valenza negativa, ma è anche vero che la sua accezione può assumere un significato particolare se contenuto in un elenco realizzato inserendovi solo donne accomunate dallo stesso "status", realizzato a loro insaputa e venduto online - "al costo di un drink" - al solo fine di rendere nota a chiunque l'assenza di legami sentimentali.
La creazione di un catalogo, contenente l'elencazione minuziosa e sistematica di donne, con l'esplicita intenzione di agevolarne l'individuazione perchè single, ma prima ancora perchè donne, tutte reperibili "al prezzo di un drink", comporta una consapevole denigrazione del soggetto". Da ciò, l'inevitabile compromissione della dignità della vittima, coinvolta in un sistema di catalogazione ed etichettatura.

L’imputato aveva ricercato su Facebook i dati di donne single e all'insaputa di queste, li aveva estrapolati, catalogati e ne aveva fatto un elenco, messo in vendita online.

Diritto penale - Illecito trattamento di dati personali – Reato di sostituzione di persona - Facebook – Raccolta dei dati su Facebook - Rif. Leg. art. 494 cod. pen. art. 167, comma 2, D. Lgs. n. 30 giugno 2003, n. 196.

 

editor: Cianciolo Valeria