La sopravvenuta morte del coniuge obbligato al versamento dell'assegno, dopo il giudicato di divorzio, determina la cessazione della materia del contendere? - Cass. Civ., Sez. Un., 24 giugno 2022, n. 20495
Lunedì, 27 Giugno 2022
Giurisprudenza
| Legittimità
| Processo civile
| Separazione e divorzio: aspetti processuali
Nel caso di procedimento per la revisione dell’assegno divorzile, ai sensi dell’art. 9, comma 1, l. n. 898 del 1970, il venir meno del coniuge ricorrente nel corso del medesimo non comporta la declaratoria di improseguibilità dello stesso, ma gli eredi subentrano nella posizione del coniuge richiedente la revisione, al fine dell’accertamento della non debenza dell’assegno a decorrere dalla domanda sino al decesso, subentrando altresì essi nell’azione di ripetizione dell’indebito ai sensi dell’art. 2033 c.c. per la restituzione delle somme non dovute. (FF)
Divorzio – Decesso della parte nel corso del giudizio – Giudizio di revisione dell’assegno divorzile - Cessazione della materia del contendere; Rif. Leg. Art, 9, comma 1, L. n. 898 del 1970
editor: Ferrandi Francesca
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