Sanzionabile il genitore che ostacola i rapporti del figlio con l'altro. Tribunale di Bari, 8 giugno 2022
Ratio dell’art 709 ter c.p.c. è quella di scoraggiare sanzionandole, le gravi inadempienze di uno dei genitori e quegli atti che arrechino pregiudizio al minore ostacolando il corretto svolgimento delle modalità di affidamento.
Tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena. (CF)
Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze e violazioni
Rif. Leg.: art. 709-ter cpc
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La moglie, nel corso del procedimento di separazione e all’esito dei provvedimenti presidenziali, ricorreva ex art 709 ter c.p.c. al G.I. del Tribunale di Bari denunziando il grave comportamento del marito resosi inadempiente alle prescrizioni dell’ordinanza ex art 708 c.p.c., con la quale il Presidente del Tribunale aveva disposto l’affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento privilegiato presso il padre, e che gl’incontri si svolgessero in maniera libera o secondo calendario, con l’obbligo per il padre collocatario di favorire in tutti i modi i contatti più frequenti tra la madre ed il minore.
Il marito si sottraeva a tutte le prescrizioni, impedendo alla madre di incontrare e tenere con sé il minore, e, a quest’ultimo, di frequentare i nonni e gli zii materni; commetteva, altresì, gravi reati in danno del coniuge che ne comportava l’applicazione da parte del GIP del Tribunale di Bari, in data 10.2.2022, della misura cautelare coercitiva ex art. 282 ter c.p.p. del divieto di avvicinamento alla casa di abitazione della moglie con la prescrizione di mantenere una distanza di non meno di 100 metri dalla stessa e di comunicare con lei con qualsiasi mezzo, ritenendo concreto il pericolo di reiterazione criminosa.* Si ringrazia l’Avv. Anna Paola Mariella, iscritta ONDIF sez. Bari
editor: Fossati Cesare
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