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Nomina del curatore del minore con poteri di natura sostanziale - Tribunale di Treviso, decr. 26 aprile 2022

Si ringrazia l’Avv. Silvia Manildo, Presidente della Sezione ONDIF di Treviso per la segnalazione dell’interessante e innovativo provvedimento che anticipa un aspetto della riforma sul processo di famiglia

Nei giudizi riguardanti l'adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi, della responsabilità genitoriale, l'art. 336, comma 4, c.c., in ragione del conflitto di interessi verso entrambi i genitori, richiede la nomina di un curatore speciale del minore, ai sensi dell'art. 78 c.p.c.
Attribuiti al curatore speciale poteri che travalicano l’ambito processuale e involgono la sfera quotidiana dei minori come prevede la Legge 26 novembre 2021, n. 206 che ha recentemente modificato l’art. 80 c.p.c., prevedendo che al curatore speciale del minore possano essere attribuiti specifici poteri di rappresentanza sostanziale e che egli debba procedere all'ascolto del minore. (VC)



Separazione con addebito - Responsabilità genitoriale – Decadenza dalla responsabilità genitoriale Insussistenza per capacità dei genitori – Alta conflittualità fra i coniugi - Curatore speciale – Poteri sostanziali del curatore speciale -  Rif. Leg. artt. 147, 156, 333, 336, 337 sexies e 342 ter cod. civ.; artt. 33, 103, 104, 78, 80, 210 e 709 ter c.p.c.; art. 30 Cost.; art. 8 Reg. 2201/03; art. 17 della Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996; art. 1 comma 31 della Legge 26 novembre 2021, n. 206 (Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie, nonché in materia di esecuzione forzata).