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Stalking e valorizzazione delle dichiarazioni della vittima - Cass. Pen., Sez. V, Sent., 18 maggio 2022, n. 19531

Nel caso di specie, è stato valorizzato il carattere inequivoco dei messaggi, scritti e vocali, di minacce ed invettive chel'imputato aveva lasciato sul telefono del figlio della coppia (ma anche sulla piattaforma Facebook) proprio per raggiungere la donna e il nuovo compagno. Altrettanta importanza è stata data, poi, alle dichiarazioni della persona offesa, quanto allo stato di ansia e timore generato da tali comportamenti.

Francesca Ferrandi

Cass. Pen., Sez. V, Sent., 18 maggio 2022, n. 19531; Pres. Sabeone, Rel. Cons. De marzo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di atti persecutori, la prova dell'evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata. (FF)


Stalking – Delitti contro la persona – Stato di ansia e paura – Prova – Dichiarazioni della persona offesa; Rif. Leg. Art. 612 c.p.

autore: Ferrandi Francesca