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Il giudice deve accertare i confini fra convivenza e coabitazione - Cass. Civ., Sez. I, ord. 4 maggio 2022 n. 14151

In materia di revoca dell’assegno divorzile disposto per l’instaurazione da parte dell’ex coniuge beneficiario di una convivenza more uxorio con un terzo, il giudice deve procedere al relativo accertamento tenendo conto, quale elemento indiziario, della eventuale coabitazione di essi, in ogni caso valutando non atomisticamente ma nel loro complesso l’insieme dei fatti secondari noti, acquisiti al giudizio nei modi ammessi dalla legge processuale, nonché gli ulteriori eventuali argomenti di prova, rilevanti per il giudizio inferenziale in ordine alla sussistenza della detta convivenza, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale. (VC)


Convivenza more uxorio - Revoca dell'assegno divorzile - Rif. leg. artt. 2727, 2729 e 2734 cod. civ.; art. 5 Legge 1 dicembre 1970 n. 898