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In assenza di separazione è illecito il trasferimento del minore deciso solo dalla madre - Cass. Civ., Sez. VI - 1, ord., 27 aprile 2022, n. 13176

Cass. Civ., Sez. VI - 1, ord., 27 aprile 2022, n. 13176 – Pres. Rel. Bisogni per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Al giudice del procedimento per il rientro del minore, in caso di suo trasferimento illecito dalla sua residenza abituale, è riservata la decisione sulla liceità del trasferimento e non anche quella sulla corrispondenza del trasferimento al miglior interesse del minore. Ai fini della valutazione sulla liceità del trasferimento non meramente temporaneo della residenza abituale di un minore, nel caso in cui sia dedotta la liceità del trasferimento perchè attuativo di un preventivo accordo dei genitori, è necessario che dell'accordo venga data una prova rigorosa e univoca da parte di chi lo deduce, specificamente nel caso in cui il trasferimento avvenga in una situazione di crisi della relazione fra i genitori che non ha dato luogo all'instaurazione di un procedimento di separazione o divorzio davanti al giudice competente in base alla residenza abituale del minore e il procedimento di separazione o divorzio venga invece instaurato subito dopo il trasferimento davanti al giudice del luogo in cui il minore è stato trasferito.
(Nel caso di specie, la coppia genitoriale, al momento del trasferimento in Italia della donna con i due figli, non era ancora legalmente separata e pertanto i minori erano affidati ad entrambi i coniugi.). (VC)


Responsabilità genitoriale – Affidamento del minore - Sottrazione internazionale del minore - Trasferimento del minore – Liceità - Rif. Leg. artt. 3 e 13 della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980; art. 9, comma 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989

autore: Cianciolo Valeria