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Nullo il procedimento se al minore non è garantito il contraddittorio con un curatore speciale - Cass. Civ., Sez. VI "“ 1, ord. 21 aprile 2022 n. 12802

Cass. Civ., Sez. VI – 1, ord. 21 aprile 2022 n. 12802 – Pres. Scotti, Cons. Rel. Iofrida per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nei giudizi che riguardano i minori e che abbiano ad oggetto provvedimenti limitativi o eliminativi della responsabilità genitoriale, ai sensi degli artt. 330 e ss. cod. civ., è necessario che il giudice di merito, in forza del combinato disposto dell'art. 336, commi 1 e 4, cod. civ., provveda a nominare al minore, ex art. 78 c.p.c., un curatore speciale, il quale, a sua volta, procederà a munire il minore medesimo di un difensore, ai sensi dell'art. 336, comma 4, c.c.; la violazione di tale disposizione determina la nullità del procedimento di secondo grado, ex art. 354 c.p.c., comma 1, con rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c., perché provveda all'integrazione del contraddittorio.
Nei giudizi riguardanti l'adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi, della responsabilità genitoriale, riguardanti entrambi i genitori, l'art. 336, comma 4, c.c., così come modificato dall'art. 37, comma 3, della l. n. 149 del 2001, in ragione del conflitto di interessi verso entrambi i genitori, richiede la nomina di un curatore speciale del minore, ex art. 78 c.p.c., ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, il quale assume la veste di litisconsorte necessario. (In applicazione di tale principio la S.C. ha dichiarato la nullità dell’intero procedimento e rimesso la causa al Tribunale). (VC)


Divorzio – Sospensione della responsabilità genitoriale -Provvedimenti limitativi - Conflitto di interesse genitoriale Curatore speciale del minore – Violazione del principio del contraddittorio - Nullità del procedimento – Sussiste – Rif. Leg. artt. 330, 336 cod. civ.; art. 78 c.p.c.

autore: Cianciolo Valeria