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I limiti stabiliti dalla L. n. 40 del 2004 non possono essere in contrasto con principi e valori costituzionali - Cass. Civ., Sez. I, ord. 4 aprile 2022 n. 10844

Martedì, 5 Aprile 2022
Giurisprudenza | Legittimità | Procreazione assistita
Cass. Civ., Sez. I, ord. 4 aprile 2022 n. 10844 - Pres. Genovese, Cons. Rel. Lamorgese per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Legittimo il diniego dell'ufficiale di stato civile di rettificare il certificato di nascita di un minore con l'indicazione di entrambe le madri in quanto non è consentita, al di fuori dei casi previsti dalla legge, la realizzazione di forme di genitorialità, svincolate da un rapporto biologico, con i medesimi strumenti giuridici previsti per il minore nato nel matrimonio oppure riconosciuto. La Legge n. 40 del 2004 non consente un'interpretazione estensiva con riferimento ai soggetti che possono accedere alle tecniche di p.m.a., essendo escluso il ricorso alle predette tecniche alle coppie omosessuali. (VC)



P.M.A. – Coppia same sex - Status filiationis – Procreazione eterologa - Domanda di rettificazione del certificato di nascita - Rif. Leg. art. 95 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; artt. 4, 5 e 8 della Legge 19 febbraio 2004, n. 40; artt. 8 e 14 CEDU; artt. 2, 3, 11, 30, 31 e 117 Cost.

editor: Cianciolo Valeria