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La successione legittima può coesistere con quella testamentaria - Tribunale Torino, Sez. II, Sent., 13 gennaio 2022, n. 113

Mercoledì, 30 Marzo 2022
Giurisprudenza | Merito | Successioni Sezione Ondif di Torino
Tribunale Torino, Sez. II, Sent., 13 gennaio 2022, n. 113 – Giud. La Marca per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La successione legittima può coesistere con quella testamentaria nell'ipotesi in cui il "de cuius" non abbia disposto con il testamento della totalità del suo patrimonio ed in particolare, nel caso di testamento che, senza recare istituzione di erede, contenga soltanto attribuzione di legati.
L'onere di dimostrare la propria qualità di erede - e non di legatario - incombe sul convenuto che la invoca e che, ex art. 588 c.c., per aversi disposizione a titolo universale, sono ininfluenti le espressioni utilizzate dal testatore ma rileva la circostanza che le stesse comprendano l'universalità o una quota dei beni del testatore, mentre l'indicazione di beni determinati non esclude la natura universale della disposizione quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del suo patrimonio.
La facoltà concessa dalla de cuius al convenuto di prelevare dal conto corrente, senza alcuna indicazione della finalità (ad esempio per il pagamento delle esequie), e tenuto conto del contesto in cui si inserisce l'attribuzione, ossia in aggiunta al legato di immobile, rappresenta anch'essa, seppure con un'espressione non tecnica, come un legato del denaro presente sul conto corrente della de cuius attribuendo al de cuius il diritto di prelevarlo. (VC)

 
Testamento - Successione legittima - Successione testamentaria – Rif. Leg. art. 588 cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria