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Conflitto tra genitori separati sulla somministrazione del vaccino anti Covid19 ai figli minori - Tribunale di Bologna, 07 marzo 2022


Si ringrazia l’Avv. Barbara D’Angelo, associata Ondif Bologna, per la segnalazione del provvedimento

Nel caso di specie, il Tribunale ha attribuito al padre il potere di decidere da solo e senza il consenso della madre in ordine alla somministrazione del vaccino anti Covid-19 ai figli minori, entrambi in età adolescenziale, e condannato la madre, contraria al vaccino, alla rifusione delle spese legali.
A fondamento della decisione, le dichiarazioni rese dai figli, che sono stati sentiti personalmente dal giudice relatore e nell’audizione non hanno espresso contrarietà alla vaccinazione, ma hanno dichiarato di voler essere rassicurati sull’inesistenza di rischi di reazioni avverse, così dimostrando di essere consapevoli della propria condizione clinica nonchè informati sulla determinabilità del rapporto rischi/benefici connesso alla vaccinazione anti covid19 e sull’affidabilità delle conoscenze scientifiche in materia.
La risposta alla legittima richiesta di rassicurazione dei minori deve fondarsi esclusivamente su parametri scientifici, talchè è stata disposta CTU medico-legale.
Il CTU ha appurato l’inesistenza per i minori di controindicazioni individuali alla somministrazione dei preparati vaccinali anti covid19 e, a completare il quadro della propria ricerca, ha altresì acquisito gli esiti di studi italiani ed internazionali in ordine alla sicurezza ed efficacia del vaccino Comirnaty (Pfizer) nelle fasce di età 12-15 da cui risulta che la protezione dal contagio è ottimale e che eventuali reazioni avverse rientrano in un quadro di normali evenienze.
Le eccezioni della madre sulla metodologia utilizzata dal CTU sono state ritenute immotivate, non essendo stata proposta dalla medesima una metodologia alternativa, fondata su linee guida in materia o studi scientifici più aggiornati o accreditati di quelli specificamente indicati dal CTU nella propria relazione.
E’ stata, infine, ritenuta irrilevante l’allegazione materna secondo cui, nelle more del giudizio, uno dei figli avrebbe cambiato idea sulla somministrazione del vaccino: la legge prevede l’audizione del minore ultradodicenne in tutte le questioni che lo coinvolgono direttamente ma ciò non significa affatto che la volontà del minore sia vincolante per la decisione, dovendo invece il giudice valutare la rispondenza di questa volontà (che rimane comunque espressione di un soggetto giuridicamente incapace) all’interesse ed al benessere psicofisico del minore stesso.

 


Venerdì, 11 Marzo 2022
Giurisprudenza | Merito | covid-19 | Diritto alla salute | Minori Sezione Ondif di Bologna
Tribunale di Bologna, Sez. I, decreto, 07 marzo 2022, n. 2720; Pres. Rel. Palumbi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In presenza di genitori non conviventi, quando la regolamentazione della responsabilità genitoriale è già stabilita da un provvedimento giudiziale, la risoluzione del contrasto su una questione di particolare importanza relativa alla salute, quale la somministrazione del vaccino contro il Covid19, è affidata, processualmente, all’art. 709-ter c.p.c., che consente al Tribunale, in composizione collegiale, di adottare direttamente, ad esito di un procedimento soggetto a rito camerale, “i provvedimenti opportuni”.

Minori – Vaccinazioni – Covid19; Rif. Leg. Art. 709-ter c.p.c.

autore: Ferrandi Francesca