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Il diritto al risarcimento del danno subito in conseguenza della somministrazione, durante la vita prenatale, del Talidomide - Cass. Civ., Sez. III, Ord., 24 gennaio 2024, n. 2375

Cass. Civ., Sez. III, Ord., 24 gennaio 2024, n. 2375; Pres. Travaglino, Rel. Cons. Guizzi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il termine di prescrizione del credito risarcitorio relativo ai danni, subiti nella fase di vita prenatale a causa dell'assunzione di farmaci ad effetti teratogeni da parte della gestante, decorre, di regola, dalla presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell'indennizzo di cui all'art. 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, salvo prova, di cui è onerato il convenuto, da fornirsi anche in via presuntiva, che la consapevolezza, in capo al danneggiato, del nesso causale tra l'assunzione del farmaco e la propria condizione di disabilita e/o menomazione non sia maturata in epoca anteriore.


Diritti della persona – Risarcimento dei danni – Onere della prova – Prescrizione e decadenza; Rif. Leg. Artt. 2935 e 2947 c.c.

autore: Ferrandi Francesca