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Comodato di immobile destinato ad abitazione familiare: l'assegnatario deve rilasciarlo al venir meno delle esigenze familiari - Tribunale di Verona, 22 febbraio 2022

Il Tribunale di Verona ha accolto la richiesta di rilascio del bene avanzata dal comodante ritenendo documentato l’impreveduto ed urgente bisogno dello stesso di rientrare in possesso della propria abitazione per consentirgli di accudire l’anziana madre, non più autonoma, che occupa l’appartamento sottostante. Il bisogno è stato, pertanto, ritenuto serio, non voluttuario né capriccioso.
Il Giudice del merito ha, altresì, accertato, attraverso la documentazione prodotta in atti, il venir meno della reale destinazione della casa concessa per esigenze familiari stante l’utilizzo saltuario da parte della figlia e l’acquisto di un nuovo immobile da parte dell’assegnataria.


Si ringrazia l'Avv. Marika De Bona per la segnalazione del provvedimento

 

Martedì, 8 Marzo 2022
Giurisprudenza | Merito | Casa coniugale | Diritti della persona Sezione Ondif di Verona
Tribunale di Verona, Sez. III, Sent., 22 febbraio 2022. n. 435; Dott. Favaro per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel caso in cui un immobile venga concesso in comodato gratuito da terzi proprietari ad una coppia di coniugi, anche in ipotesi di dissoluzione del nucleo familiare per intervenuta separazione, il diritto al godimento dell’abitazione perdura sino al venir meno delle esigenze della famiglia. Ricondotto il comodato di casa familiare nell’alveo della disciplina dell’art. 1809 cc, secondo l’orientamento pacifico della Suprema Corte richiamato dal Giudice del merito, trova in ogni caso tutela il sopravvenire di un urgente ed impreveduto bisogno del comodante (nel caso di specie, il cognato dell’assegnataria divenuto pieno proprietario dell’immobile per successione ereditaria).


Casa familiare - Comodato; Rif. Leg. Art. 1809 c.c.

editor: Ferrandi Francesca