Legittima la richiesta di accesso della moglie per il recupero dei dati personali dagli account del marito deceduto - Tribunale di Roma, Sez. VIII, ord., 10 febbraio 2022
Il Reg. UE 679/2016, c.d. GDPR, pur affermando che la protezione dei dati personali è un diritto fondamentale delle persone fisiche, considera la morte come confine per utilizzare la tutela prevista dal Regolamento. Infatti, il Considerando n. 27 GDPR, statuisce che “Il presente regolamento non si applica ai dati personali delle persone decedute”. Lo stesso Considerando introduce una clausola di salvaguardia in base alla quale “Gli Stati membri possono prevedere norme riguardanti il trattamento dei dati personali delle persone decedute”, facendo salva la possibilità per gli Stati membri di dare una regolamentazione diversa alla tutela post mortem dei dati personali.
L’Italia ha così introdotto nel D. Lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice Privacy, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018) , l'art. 2-terdecies (introdotto con il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101), specificamente dedicata al tema della tutela post-mortem e dell'accesso ai dati personali del defunto. La citata disposizione (Diritti riguardanti le persone decedute) prevede che: "i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione".
In sostanza, la legge italiana consente che il mandatario o il familiare possano esercitare alcuni diritti previsti dal GDPR; vengono espressamente richiamati: il diritto di accesso, il diritto di cancellazione o di oblio dei dati personali del defunto, facendo salva sia una diversa volontà dell’interessato di vietare l’esercizio di tutti o solo alcuni di tali diritti, purché risulti da una espressa e specifica dichiarazione rilasciata in vita, sia una eventuale successiva volontà di revoca di detto divieto. Il richiamo alla volontà dell’interessato è importante poiché consente a ciascuno di autodeterminarsi, sottraendosi ad interferenze nella propria sfera privata laddove il soggetto ritenga preponderante la propria riservatezza rispetto alla memoria.
Quanto alla natura del diritto di cui all’art. 2-terdecies, comma 1, l’interpretazione prevalente in dottrina è nel senso che si tratta di un diritto iure proprio, e non iure successionis, sia in considerazione della natura strettamente personale del diritto alla privacy, sia sulla base del riconoscimento in capo ai soggetti ivi indicati di un diritto diverso da quello riconducibile al defunto.
L’ordinanza che qui si pubblica è la terza in ordine di tempo, dopo quella del Tribunale Milano, Sez. I, 10 febbraio 2021 e del Tribunale di Bologna, 25 novembre 2021.
Valeria Cianciolo
Lunedì, 21 Febbraio 2022
Giurisprudenza
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